Art. 43
Istituzioni scolastiche
1. Sono sospese le attivita' dei servizi educativi dell'infanzia di
cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le
attivita' scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e
grado si svolgono esclusivamente con modalita' a distanza. Resta
salva la possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora sia
necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una
relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica
degli alunni con disabilita' e con bisogni educativi speciali,
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n.
89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione
n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on
line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale
integrata.